E' stata prolungata (Legge Bilancio 2021) la durata dei trattamenti di cassa integrazione e di assegno ordinario per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il nuovo periodo di integrazione salariale (dodici settimane) può essere fruito anche dai datori di lavoro che non ne abbiano fatto in precedenza ricorso, e non è previsto il versamento di alcuna contribuzione aggiuntiva.  

Con riferimento ai trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, le dodici settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

La nuova misura si applica anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.

Eventualmente se decidesse di ricorrere agli ammortizzatori sopra descritti, La preghiamo di comunicare la Sua decisione allo Studio, in particolar modo al suo referente delle paghe. 

Lo Studio resta a sua disposizione per fornirle maggiori informazioni di cui dovesse necessitare.

 

“Il nostro lavoro è agevolare il Vostro lavoro”.

 

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