Con il Decreto Rilancio e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.14/E del 06 giugno è possibile procedere immediatamente ovvero dal 06 giugno 2020 ad utilizzare il credito d’imposta pari al 60% degli affitti o al 30% dei contratti a prestazioni complesse.

 

QUALI LOCALI RIENTRANO?

 

Il Bonus riguarda TUTTI i locali destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professionale, nonché per l’esercizio dell’attività da parte degli enti non commerciali, a prescindere dalla categoria catastale.

Pertanto è irrilevante la categoria catastale come previsto in un primo momento. L’immobile può essere catastalmente anche un’abitazione privata ma se di fatto è destinato ad uso lavorativo rientra nel bonus in questione.

Fanno parte anche gli immobili ad uso promiscuo (es.abitazione e studio, etc.) e l’entità del bonus è commisurata alla metà del canone.

 

     

I MESI DI RIFERIMENTO PER IL CREDITO

 

Il credito riguarda gli affitti dei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.

I mesi non sono collegati, ovvero è possibile chiedere il credito anche per un solo mese di riferimento.

 

 

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL CREDITO

 

1) Calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il calo va verificato mese per mese e pertanto il bonus può spettare anche per un solo mese.

2) Ricavi conseguiti non superiori ad euro 5 milioni.

3) Pagamento dei canoni di riferimento devono avvenire entro il 2020 e comunque prima dell’utilizzo del credito.

 

 

POSSIBILITA’ DI CEDERE IL CREDITO O DI ABBATTERE IL CANONE

 

1) E’ possibile trasferire il credito al proprietario dei locali in "conto canone” ovvero scalando dal dovuto senza dover versare la somma per intero.

Ad esempio: Su un canone di € 1.000,00 è possibile pagare al proprietario € 400,00 in denaro e € 600,00 sotto forma di credito fiscale. Il proprietario dovrà accettare questo passaggio, ma tenendo conto che a breve i locatari dovranno pagare l’IMU, non dovrebbero opporsi poiché possono subito compensare il credito con l’IMU.

2) Il credito può essere ceduto anche alle banche o ad altri soggetti privati.

 

 

CODICE TRIBUTO

 

Per la compensazione il codice tributo da utilizzare è “6920“

 

 

PERPLESSITA’ E DUBBI NON CHIARITI

 

La circolare dell’Agenzia non chiarisce il caso del fatturato pari a zero. Ovvero quei soggetti che hanno avuto il fatturato pari a zero per il lockdown, ma che lo stesso mese dell’anno precedente avevano per vari motivi sempre un fatturato pari a zero.

Inoltre rimane la perplessità sull’esclusione dei leasing immobiliari da parte dell’Agenzia, mentre il decreto aveva esteso il tax credit a tutte le forme di leasing. 

 

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Divisione Ufficio Stampa e Comunicazione