Dal 01 gennaio 2021, ci sarà un cambiamento totale sulle modalità di elaborare e trasmettere le fatture elettroniche, con un nuovo tracciato xml.

In calce il vademecum dello Studio sui nuovi codici da utilizzare, per la compilazione delle fatture elettroniche. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla guida dell'Agenzia delle Entrate sulla compilazione delle fatture elettroniche del 23 novembre 2020.

 

Importantissimo da ricordare l’obbligatorietà dell’emissione delle autofatture elettroniche per le seguenti operazioni:

 

  • Fatture di acquisto merci e servizi da soggetti Intra UE
  • Fatture di acquisto servizi da soggetti Extra UE
  • Fatture di acquisto in Reverse Charge (esempi: fatture ricevute da società per servizi di pulizia, fatture ricevute da società per lavori edili etc)
  • Fatture di acquisto di rottami
  • Etc. (in calce il vademecum dello Studio internazionale Hooman)

 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori ed ulteriori chiarimenti.

 

 

“Il nostro lavoro è agevolare il Vostro lavoro”.

 

Divisione Ufficio Stampa e Comunicazione

 

 

 

______________________________________VEDEMECUM DELLO STUDIO ___________________________

 

Le novità principali introdotte riguardano:

  1. nuovi codici TIPO DI DOCUMENTO da trasmettere;
  2. nuovi codici TIPO DI RITENUTA;
  1. nuovi codici NATURA DELL’OPERAZIONE.

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TIPI DI DOCUMENTO

I codici in vigore (in neretto i nuovi introdotti) dal 01/01/2021 saranno:

TD01 Fattura

TD02 Acconto/Anticipo su fattura

TD03 Acconto/Anticipo su parcella

TD04 Nota di Credito

TD05 Nota di Debito

TD06 Parcella

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno. 

(tale documento si predispone ed invia nei casi previsti dall’art. 17, comma 5 e 6, Dpr 633/1972. Alcuni di questi casi a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono quando si ricevono fatture di acquisto per:

  •  servizi di subappaltatori nel settore dell’edilizia;
  •  le cessioni di fabbricati per i quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVA in atto;
  • Le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento, relative ad edifici;
  • Le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;

(sia servizi intraUE che extraUE)

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972

(l’emissione e trasmissione dei documenti TD17, TD18, TD19 consentirà di non inserire tali operazioni nell’esterometro.)

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)

TD21 Autofattura per splafonamento

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)

TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)

TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite
senza rivalsa

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TIPI DI RITENUTA

i codici in vigore (in neretto i nuovi introdotti) dal 01/01/2021 saranno:

RT01 Ritenuta persone fisiche

RT02 Ritenuta persone giuridiche

RT03 Contributo INPS

RT04 Contributo ENASARCO

RT05 Contributo ENPAM

RT06 Altro contributo previdenziale

(la novità consiste nell’introduzione di codici specifici per i contributi previdenziali).

 

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NATURA DELL’OPERAZIONE

Sono stati introdotti nuovi codici di natura operazione che specificano più nel dettaglio le fattispecie di operazioni per le quali non è applicata l’iva.

Le novità riguardano le operazioni non soggettenon imponibili, o per le quali si deve è prevista l’inversione contabile.

I codici in vigore (in neretto i nuovi introdotti) dal 01/01/2021 saranno:

N1 escluse ex art.15 

N2 non soggette (non più valido dal 1 Gen 2021

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72 

N2.2 non soggette – altri casi

N3 non imponibili (non più valido dal 1 Gen 2021

N3.1 non imponibili – esportazioni 

N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie 

N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino 

N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione 

N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento 

N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond 

N4 esenti 

N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura 

N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (non più valido dal 1 Gen 2021)

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero 

N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro 

N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile 

N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati

N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari 

N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici 

N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi 

N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico 

N6.9 inversione contabile – altri casi 

N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72).

 

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Infine ulteriori novità sono:

  • Nuovo codice modalità di pagamento (MP23) per il pagoPA
  • Importo del bollo facoltativo (nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati Bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo.