La legge sulla trasparenza prevede che le imprese, costituite sia sotto forma societaria che individuali (quindi non i professionisti) devono pubblicare sul proprio sito web entro il 30 giugno 2022, tutti i sussidi, sovvenzioni, contributi e aiuti pubblici ricevuti nell’anno 2021 per importi uguale o superiore ai 10 mila euro (anche cumulativi).

Qualora non si abbia un proprio sito web è possibile procedere tramite il sito delle associazioni di categoria. In sostituzione di una pubblicazione dettagliata di tutti i sussidi e aiuti pubblici ricevuti è possibile rimandare (dal proprio sito) al seguente link dove inserendo i dati della società si troverà l’elenco degli aiuti ricevuti: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

La normativa prevede la possibilità per le società che depositano il Bilancio, di pubblicare tale lista nella nota integrativa in sostituzione del sito web. Purtroppo la normativa di riferimento contiene un errore, e nonostante il MISE abbia fornito dei chiarimenti, quest’ultimi non risultano sufficienti, a tutt'oggi, a sciogliere i dubbi. Pertanto per questioni prudenziali, tenendo conto delle sanzioni, sarebbe opportuno procedere con un doppio adempimento, ovvero sia il sito che il bilancio.

Questo adempimento non ha nulla a che fare con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui fondi ricevuti durante l’emergenza COVID da inviare all’Agenzia delle Entrate – anch’essa in scadenza a fine mese, ma con probabile rinvio ad ottobre.

SANZIONI: La sanzione amministrativa per l’inosservanza dell’adempimento è pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della pena pecuniaria, scatta (a cura degli enti eroganti) l’ulteriore sanzione della restituzione integrale del beneficio.

ATTENZIONE: I “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi dell’adempimento oggetto della presente comunicazione.

 

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