L’attuale regime di tassazione agevolata per i lavoratori impatriati (rientro dei cervelli) prevede riduzioni d’imposta per chi rientra o si trasferisce in Italia per lavorare, è disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, è in vigore dal 2024 e ha introdotto modifiche significative rispetto al regime precedente. I requisiti di accesso alla tassazione agevolata sono oggi più selettivi rispetto a prima.

In questo articolo facciamo chiarezza sulle condizioni necessarie per accedere all’agevolazione.

 

Chi può accedere al regime impatriati nel 2026

Il quadro normativo introdotto dal D.Lgs. n. 209/2023 richiede una chiara distinzione. In particolare, il nuovo regime previsto dall’art. 5 si applica esclusivamente ai soggetti che hanno provveduto al trasferimento della propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Diversamente, chi ha già provveduto all’iscrizione della residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023 può continuare a usufruire delle condizioni precedenti, di fatto più favorevoli, stabilite dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

La riforma ha apportato tre principali modifiche:

  • il periodo di non residenza in Italia è stato ampliato, passando da 2 a 3 periodi d’imposta, con possibilità di estensione fino a 6 o 7 anni complessivi;

  • il requisito di permanenza sul territorio italiano è stato incrementato da 2 a 4 anni;

  • l’attività lavorativa deve essere svolta principalmente sul territorio italiano;

  • è stato introdotto un nuovo requisito soggettivo, ovvero l’obbligo di possedere un’alta qualificazione o specializzazione professionale.

Di seguito analizziamo i tre punti.

 

Requisito della residenza fiscale

Per accedere all’agevolazione, il soggetto non deve essere stato residente fiscale in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti il trasferimento. Questo requisito però cambia radicalmente quando il lavoratore, una volta rientrato in Italia, si trova a lavorare per lo stesso soggetto presso il quale era impiegato all’estero.

La seguente distinzione prevista dall’art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 209/23, è essenziale per effettuare una corretta autovalutazione della propria posizione.

 

Regola dei 3 anni

Il lavoratore torna in Italia per svolgere un’attività alle dipendenze di un datore di lavoro diverso rispetto a quello estero, oppure avvia un’attività autonoma. In questo caso è sufficiente non aver avuto la residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti.

 

Regola dei 6 anni

Il rientro avviene mantenendo il rapporto con lo stesso datore di lavoro (o con un soggetto del medesimo gruppo) per cui si lavorava all’estero, purché non si fosse già impiegati in Italia presso lo stesso soggetto prima dell’espatrio.

Ad esempio: un lavoratore impiegato in Italia presso la società X si trasferisce all’estero lavorando per la società Y e, al suo rientro, riprende l’attività in Italia sempre con la società Y. In questo scenario è richiesto un periodo di non residenza pari a sei anni.

 

Regola dei 7 anni

Il lavoratore rientra in Italia continuando a lavorare per lo stesso datore di lavoro con cui aveva già un rapporto prima di espatriare.

Ad esempio: un dipendente della società X in Italia si trasferisce all’estero mantenendo il rapporto con la stessa società X (o con una sua consociata estera) e successivamente rientra in Italia sempre nell’ambito della stessa società. In questo scenario è richiesto un periodo di non residenza pari a sette anni.

 

Obbligo di permanenza in Italia

In un’ottica futura, il lavoratore ha l’obbligo di mantenere la residenza fiscale in Italia per un periodo minimo di quattro anni. Il vincolo è stringente: nel caso in cui la residenza venga trasferita all’estero prima della conclusione del quadriennio, il beneficio fiscale viene meno. In una tale circostanza, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle imposte non versate, con l’aggiunta di sanzioni e interessi.

 

Attività lavorativa svolta principalmente in Italia

Che sia subordinata, assimilata o autonoma, l’attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente in Italia. Per i lavoratori dipendenti, la richiesta di accesso al beneficio deve essere effettuata tramite un’apposita autocertificazione scritta e consegnata al datore di lavoro che provvederà alla sua applicazione in busta paga.

 

Requisiti di alta qualificazione

Questo requisito professionale è oggi più restrittivo rispetto al vecchio regime.

Al lavoratore è richiesto di avere:

  • un’elevata qualificazione o specializzazione, ossia un diploma di laurea almeno triennale oppure un Master o un Dottorato di durata di almeno un anno;

  • i requisiti per l’esercizio di professioni che richiedono un’abilitazione (medici, avvocati, psicologi, architetti, ingegneri, ecc);

  • una qualifica superiore comprovata dall’esperienza lavorativa e dalle competenze maturate, in conformità con la normativa vigente nel Paese di provenienza.

 

Regime impatriati: quali redditi rientrano nell’agevolazione

L’agevolazione fiscale prevista dal regime impatriati è molto vantaggiosa, in quanto consente di ridurre in modo significativo il carico fiscale. Il vantaggio consiste infatti in una riduzione della base imponibile IRPEF (percentuale variabile a seconda della situazione personale e familiare e delle regole applicabili nel periodo di rientro).

L’agevolazione si applica ai redditi da:

  • lavoro dipendente

  • lavoro autonomo

  • alcune forme di reddito assimilato

 

Regime impatriati come funziona: richiedi una consulenza fiscale

Rispetto al vecchio regime (pre-2024), oggi è più difficile accedere alle agevolazioni fiscali previste dal regime impatriati. Il processo è più strutturato e stringente in materia di qualificazione, e meno automatizzato per chi rientra in Italia. Per evitare di incorrere in errori che potrebbero comportare contestazioni o sanzioni e avere la possibilità di comprendere meglio la suddetta agevolazione, nonché la propria posizione, la consulenza del nostro studio commercialista internazionale è fondamentale.

Contattaci, possiamo fornirti il supporto necessario per una pianificazione attenta e completa, che includa il reperimento di tutta la documentazione che occorre per l’applicazione corretta del regime impatriati, che passa necessariamente per controlli fiscali che bisogna tenere in considerazione: criticità legate alla doppia tassazione del reddito nell’anno del trasferimento, modalità di fruizione del beneficio fiscale, possibile utilizzo della partita IVA, eventuale percezione di altri redditi esteri o esclusi dall’agevolazione e altri passaggi fiscali rilevanti.