La stabile organizzazione rappresenta una delle modalità attraverso cui un’impresa estera può esercitare un’attività economica in Italia senza costituire una società italiana autonoma. La sua esistenza genera conseguenze rilevanti sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA.

Comprendere la differenza tra i due ambiti è fondamentale: la nozione di stabile organizzazione e le regole applicabili, infatti, non sono perfettamente coincidenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

 

La stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette

Ai fini delle imposte sui redditi, si configura, in linea generale, una stabile organizzazione quando un’impresa estera non residente dispone, in Italia, di una struttura sufficientemente stabile attraverso la quale esercita, in tutto o in parte, la propria attività.

La presenza di una stabile organizzazione comporta l’assoggettamento a imposizione in Italia del reddito ad essa attribuibile. Non viene quindi tassato automaticamente l’intero reddito prodotto dall’impresa estera, ma quello riferibile alle attività, alle funzioni e ai rischi svolti in Italia.

Per determinare tale reddito occorre considerare la stabile organizzazione come una realtà economicamente distinta dalla casa madre, attribuendole le attività e le passività, le funzioni svolte, i rischi assunti e il capitale necessario allo svolgimento della propria attività. Particolare attenzione deve essere prestata anche ai rapporti economici tra casa madre e stabile organizzazione, alla luce del principio di libera concorrenza.

La stabile organizzazione è inoltre soggetta agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi previsti dalla normativa italiana e può assumere il ruolo di sostituto d’imposta nei casi previsti dalla legge.

Dal punto di vista fiscale, tuttavia, occorre individuare il risultato economico prodotto dalle attività svolte sul territorio italiano.

Nel caso di un’impresa residente in uno Stato con il quale l’Italia ha convenzioni contro le doppie imposizioni, i controlli della stabile organizzazione devono essere effettuati anche sulla base delle disposizioni convenzionali applicabili, che possono incidere sulla configurazione della presenza imponibile in Italia.

 

Come si determina il reddito della stabile organizzazione?

L'attribuzione del reddito della SO richiede un'analisi dei seguenti aspetti:

  • funzioni svolte;
  • attività e beni utilizzati;
  • rischi assunti;
  • risorse impiegate;
  • rapporti con la casa madre e con altri soggetti del gruppo.

 

L'approccio generalmente adottato è quello dell'impresa distinta e indipendente: la stabile organizzazione viene analizzata, ai fini dell'attribuzione del reddito, come se fosse un'entità separata dalla casa madre.

Non significa, quindi, che l'intero utile dell'impresa estera venga automaticamente tassato in Italia. Deve essere individuata la quota di risultato economico effettivamente riferibile alle attività esercitate dalla stabile organizzazione italiana. Se la SO italiana svolge esclusivamente attività commerciali o di supporto mentre le principali funzioni strategiche, produttive e i relativi rischi continuano a essere di spettanza della casa madre, non è necessariamente attribuibile alla SO l'intero margine realizzato sulle vendite italiane.

 

IRES e IRAP

Il reddito attribuibile alla stabile organizzazione italiana è, in linea generale, soggetto a IRES secondo le regole previste per i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

La stabile organizzazione può inoltre essere soggetta a IRAP, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla relativa disciplina. La stabile organizzazione italiana di una società o di un ente non residente è soggetta a IRAP quando l'impresa esercita in Italia un'attività rilevante ai fini dell'imposta mediante la stabile organizzazione, nel rispetto dei presupposti soggettivi e territoriali previsti dal D.Lgs. n. 446/1997. Per i soggetti non residenti assume particolare rilievo anche il requisito temporale previsto dalla disciplina, che fa riferimento all'esercizio dell'attività in Italia per un periodo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio.

 

IVA

La disciplina IVA segue una logica differente. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la stabile organizzazione assume rilevanza soprattutto per stabilire dove si considera effettuata un’operazione e, conseguentemente, quale soggetto sia tenuto all’assolvimento dell’imposta.

La stabile organizzazione deve presentare un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea, sotto il profilo delle risorse umane e tecniche, a consentirle di intervenire nelle operazioni considerate.

Un aspetto fondamentale è che la stabile organizzazione e la casa madre costituiscano, sotto il profilo giuridico, un unico soggetto. Di conseguenza, i rapporti tra casa madre e propria stabile organizzazione non sono, in linea generale, assimilabili a operazioni IVA effettuate tra due soggetti giuridicamente distinti.

La questione diventa più complessa quando la stabile organizzazione interviene in operazioni con società appartenenti al medesimo gruppo o con soggetti terzi. In tali situazioni è necessario verificare concretamente il ruolo svolto dalla struttura italiana e applicare le specifiche regole IVA in materia di territorialità, soggetto passivo e reverse charge.

 

Esempi

Esempio 1: attribuzione del reddito alla SO italiana

Una società francese produce e vende macchinari industriali in diversi Paesi. In Italia dispone di una stabile organizzazione con personale commerciale che gestisce i rapporti con i clienti, raccoglie gli ordini e fornisce assistenza pre e post-vendita. La produzione dei macchinari, la proprietà degli intangibili, le decisioni strategiche e i principali rischi imprenditoriali rimangono invece in capo alla casa madre francese.

In questo caso, ai fini delle imposte dirette, non è corretto attribuire automaticamente alla stabile organizzazione italiana l'intero utile derivante dalle vendite effettuate ai clienti italiani. Occorre analizzare le funzioni svolte dalla SO, gli asset che utilizza e i rischi che assume, per determinare il reddito che sarebbe stato attribuito a una struttura indipendente che svolgesse in Italia funzioni analoghe. La parte di risultato attribuibile alla SO sarà quindi correlata al contributo economico effettivamente fornito dalla struttura italiana e alle funzioni, attività e rischi ad essa riferibili.

 

Esempio 2: casa madre e SO ai fini IVA

Una società tedesca dispone di una SO in Italia. La casa madre tedesca fornisce alla propria struttura italiana alcune risorse e attività di supporto. Poiché casa madre e stabile organizzazione appartengono al medesimo soggetto giuridico, il semplice trasferimento interno di tali risorse o attività non costituisce una prestazione di servizi IVA tra due soggetti distinti.

La situazione cambia quando la stabile organizzazione italiana interviene in un'operazione con un soggetto terzo, ad esempio prestando servizi a un cliente italiano. In questo caso occorre verificare il ruolo concretamente svolto dalla SO nell'operazione e applicare le relative regole IVA sulla territorialità e sull'assolvimento dell'imposta. La sola presenza della SO in Italia non significa quindi che ogni operazione della casa madre debba essere considerata effettuata dalla struttura italiana.

 

La differenza tra le due discipline

La distinzione tra imposte dirette e IVA è essenziale. Ai fini delle imposte dirette, la stabile organizzazione costituisce il centro al quale attribuire una parte del reddito dell’impresa estera, determinando la relativa imposizione italiana. Ai fini IVA, invece, la sua funzione è principalmente collegata alla territorialità delle operazioni e alla partecipazione effettiva della struttura italiana alle attività economiche. 

In concreto, la stessa struttura può quindi assumere rilevanza in modo diverso nei due ambiti fiscali. Per valutare correttamente gli effetti della presenza di una stabile organizzazione è pertanto necessario esaminare separatamente la disciplina delle imposte dirette e quella IVA, tenendo conto delle caratteristiche concrete dell’attività svolta in Italia. Per una consulenza in materia fiscale è opportuno rivolgersi a un professionista oppure a uno studio esperto in materie fiscali internazionali.